Art. 18.

      1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e praticanti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova dei reati indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3) e 4), per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice, su richiesta documentata del pubblico ministero procedente, ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni».